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Proroga termini di presentazione SCIA antincendio per nuove attività ricadenti nell’ambito del D.P.R. 151/11

La Legge 20/08/2012 n. 30 (conversione in legge, con modifiche, del D.L. 22/06/2012 n. 83), pubblicata sulla G.U. n. 30 del 20/08/2012, all’art 7 , comma 2 bis dispone che <<All’art. 11, comma 4 del regolamento di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151 le parole “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”>>.

Pertanto il termine per la presentazione delle SCIA antincendio per le attività che prima della pubblicazione del DPR 151/11 non erano soggette a obblighi di prevenzione incendi ma che lo sono diventate a seguito del DPR 151/11 [esempio non esaustivo (1): palestre, campeggi, aziende/uffici con più di 300 presenze e fino a 500 presenze, ambulatori di sup. > 500 mq, altre] è prorogato al 07 ottobre 2013.

(1) Per l’individuazione delle attività oggetto della proroga è necessario consultare la fonte normativa originale.

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