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“LAVORI IN QUOTA”: ESISTE O NO UN OBBLIGO DI FREQUENZA AD UNO SPECIFICO CORSO PER ADDETTI A TALI ATTIVITA’?

Sui “lavori in quota” da  anni continuo a ricevere richieste di corsi per i lavoratori o richieste di fornitura di attestati, da parte di coordinatori o committenti, per consentire l’accesso a cantieri. Analizziamo cosa specifica e richiede la normativa per fare le cose nel rispetto delle regole e per respingere richieste immotivate che alla fine si traducono in inutili maggiori costi per l’impresa.

Innanzitutto chiariamo ove si tratta di lavori in quota. Di lavori in quota si tratta nel D. Lgs 81/08 al Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili.

Nel capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, all’art. 107 è specificato che si intende per lavoro in quota: “attività lavorativa che espone il lavoratore ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a due piano stabile“.

Nello specifico capo II è espressamente citato:

  • l’obbligo di formazione per sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116) ed i requisiti minimi per la validità dei corsi sono riportati all’allegato XXI;
  • l’obbligo di formazione per addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi (art. 136) ed i requisiti minimi per la validità dei corsi sono riportati all’allegato XXII;
  • che nel caso in cui non siano attuate misure di protezione collettiva i lavoratori devono essere forniti ed utilizzare sistemi protezione contro le cadute dall’alto (art. 115) tra cui sono citati imbracature anticaduta, di posizionamento, cordini, assorbitori e quant’altro.

Nessun altro obbligo di formazione è richiesto esplicitamente al capo II in cui sono trattati i lavori in quota.

Va osservato che però vige anche quanto prescritto dal D. Lgs 81/08 al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

All’art. 77 comma 4 lettera h) è richiesto che il datore di lavoro fornisca informazioni e formazione sui d.p.i. forniti ai lavoratori a seguito della valutazione dei rischi e che organizzi, se necessario, uno specifico addestramento. Ma quello che sembra un obbligo discrezionale di addestramento viene reso obbligatorio al comma 5 per i d.p.i. di III categoria.

Essendo i sopra citati sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (es. imbracature anticaduta, di posizionamento, cordini, assorbitori e quant’altro) d.p.i. di III  categoria  vige pertanto l’obbligo di l’informazione, formazione e addestramento richiesto all’art. 77 comma 4 e 5.

Quindi se i lavoratori hanno un attestato di formazione e addestramento sull’uso dei dpi di III categoria e nello stesso attestato è indicato che oggetto del corso sono stati anche i d.p.i. contro le cadute dall’alto non è pertinente e necessaria alcuna attestazione aggiuntiva di formazione sui “lavori in quota” perché si è già ottemperato a tale obbligo.

Da evidenziare inoltre che il D. Lgs 81/08 non specifica né i programmi, né la durata della formazione, né tantomeno l’intervallo intercorrente per un eventuale aggiornamento della formazione sui d.p.i. che non è quindi stabilito a priori ma è alla discrezionalità e alla responsabilità del datore di lavoro, anche nella scelta del soggetto formatore. Su questo punto si innesta l’attività del RSPP poiché in sede di riunione di sicurezza ex art. 35, dirà la sua in merito al punto obbligatorio da trattare in sede di riunione e riguardante la formazione dei lavoratori. Ricordiamo inoltre che tra i compiti del servizio di prevenzione (D. Lgs 81/08, art. 33, comma 1 lettera d) vi è proprio proporre  i programmi di informazione e formazione (nonché addestramento n.d.r. che l’estensore dell’articolo ha tralasciato di specificare).

 

 

 

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