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La casa di un lavoratore a domicilio non è un luogo di lavoro

La Commissione per gli interpelli, con lettera prot. 37/0018696/MA007.A001 del 24/10/2013, in risposta ad istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che poneva la domanda se per i lavoratori a domicilio il datore di lavoro dovesse provvedere a formare i suddetti lavoratori secondo le richieste del D. Lgs 81/08, dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e se dovesse essere somministrata la formazione per il primo soccorso e per l’antincendio,  ha fornito le seguenti indicazioni:

  • il domicilio del lavoratore non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs 81/2008
  • il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informazione e formazione dal lavoratore a domicilio nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/20011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e l’antincendio

Nell’interpello è inoltre richiamato l’art. 3 comma 9 del D. Lgs 81/08 che prevede per i lavoratori a domicilio l’applicazione degli obblighi di formazione di cui agli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08, la fornitura di d.p.i. in relazione alle mansioni assegnate nonché, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per tramite di terzi, che tali attrezzature siano conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs 81/08.

Si fa presente che all’art. art. 69 del titolo III del D. Lgs 81/08 si intende per  attrezzature di lavoro  “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad esser usato durante il lavoro“.

Per scaricare il testo integrale dell’interpello del 24/10/2014 vai alla pagina download.

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