Category : Prevenzione incendi

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REDAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA AD HOC

 

Il piano di emergenza per l’evacuazione in caso di incendio non è come un vestito preconfezionato.

Un pastificio avrà un piano di emergenza completamente differente da quello di un nido di infanzia o di un istituto di credito o di una struttura sanitaria.

Ogni attività ha le sue specifiche peculiarità, per quanto riguarda:

  • tipologie di occupanti e persone a rischio;
  • caratteristiche dei materiali, sostanze e impianti presenti;
  • presidi di protezione antincendio e prevenzione incendi (estintori, rete di idranti, sprinkler, impianti di rivelazione e allarme incendio, dotazione complementari per l’evacuazione e l’assistenza in emergenza);
  • punti di raccolta degli occupanti e modalità di gestione degli stessi;
  • addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso.

 

Sulla scorta di questi elementi (riportati in estrema sintesi e a mero titolo esemplificativo) il datore di lavoro è tenuto a redigere un piano per la gestione dell’emergenza incendio che sia effettivamente rispondente alle suddette caratteristiche dell’azienda per garantire in primis la sicurezza degli occupanti.

Tutto deve essere pianificato, messo a conoscenza del personale (informazione e formazione) e quindi messo in pratica mediante le prove pratiche (o esercitazioni) di evacuazione.
Troppo spesso viene sottovalutata l’importanza di quanto sopra esposto.

Non di rado si ritrovano:

  • piani di emergenza estremamente generici e che non sono attinenti alla realtà aziendale;
  • piani di emergenza eccessivamente corposi e prolissi, di difficile lettura e applicazione;
  • mancata informazione e formazione del personale che, in caso di emergenza, non ha idea dei comportamenti da attuare o agisce in maniera non conforme al piano o di propria iniziativa;
  • sottovalutazione dell’importanza delle prove di evacuazione in cui, in condizioni controllate, si mette in atto quanto progettato. Nelle prove possono facilmente emergere criticità che non si erano sempre potute prevedere in fase di redazione. Ad esempio l’eccessivo tempo di evacuazione lungo determinati percorsi di esodo o il comportamento non conforme o mancata partecipazione alla prova di parte del personale.

Lo Studio ing. Andrea Guerra, forte di esperienza trentennale, affianca le imprese per:

  • redazione di un piano di emergenza in linea con le caratteristiche aziendali, snello e di facile e pratica applicazione, con ruoli e procedure ben identificati;
  • redazione di planimetrie di emergenza in linea con le richieste dalla norma UNI ISO 23601;
  • incontri informativi con il personale per l’illustrazione del piano di emergenza con comportamenti da attuare in funzione delle relative mansioni [es. addetti alla chiamata dei soccorsi, personale tecnico addetto a interruzione di specifici servizi, personale della squadra antincendio, personale generico senza compiti specifici, personale di supporto a terzi con ridotta mobilità (pazienti, disabili, bambini piccoli, clientela della struttura, ecc.)] ;
  • eventuale formazione e addestramento degli addetti aziendali alla prevenzione incendi ex DM 02/09/2021;
  • organizzazione della prova pratica di emergenza;
  • verbalizzazione della prova pratica di emergenza, con evidenziazione delle azioni correttive da attuare.

 

Per informazioni sul servizio per la redazione di piani di emergenza è possibile contattarci via compilando il modulo cliccando qui

 

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Formazione PREVENZIONE INCENDI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI News Normativa nazionale Normativa nazionale Prevenzione incendi Normativa tecnica

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO. IN COSA DIFFERISCONO?

Capita non così di rado che si faccia confusione, confondendo le azioni di controllo con quelle di sorveglianza in materia di prevenzione incendi.
Fortunatamente il DM 01/09/2021, pubblicato sulla G.U. del 25/09/2021 S.G. n. 230, ed in vigore il 25/09/2021 (salvo ulteriore proroga al 25/09/2023 per la sola entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori) ha fornito un chiarimento esaustivo.

Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti in azienda dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Pertanto il datore di lavoro provvederà a individuare alcuni addetti (consigliato sia fatto per iscritto) che informerà sulle corrette operazioni di sorveglianza da attuare. Tali operazioni si svolgono esclusivamente senza riscorso ad attrezzature particolari, ma nella quali esclusività dei casi visivamente o al più azionando dei comandi presenti presso gli impianti e le attrezzature.
La periodicità consigliata è mensile, anche se tale periodicità non è vincolante, ma è ispirata a norme tecniche di settore.
E’ consigliato adoperare delle check-list operative, facendo apporre la firma al soggetto che effettua la sorveglianza che è opportuno raccogliere e conservare per dimostrare di aver provveduto a tale obbligo.
Se dalla sorveglianza dovesse emergere una situazione tale da poter causare un disservizio importante in caso di evento (es. si è verificata il taglio di una manichetta flessibile o lo stato di carica insufficiente di estintori) si provvederà a far intervenire un tecnico manutentore esterno di ditta specializzata.

Qualora non si volesse affidare a personale aziendale la sorveglianza, questa potrà essere affidata a terzi quali ad es. una ditta di manutenzione e controlli antincendio. In tal caso le visite di sorveglianza non potranno coincidere con quelle dei controlli semestrali, perché sarebbe inficiato lo scopo della sorveglianza che è quello di verificare che nel periodo intercorrente tra due controlli le attrezzature, i mezzi e gli impianti siano ancora in condizioni operative idonee.

 

 

Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Tale controllo [di norma semestrale (es. estintori) ma con periodicità che variano a seconda del tipo di impianti e del tipo di controllo da eseguire] può essere eseguito solo da personale manutentivo qualificato e di norma richiede l’utilizzo di attrezzature ed operazioni tecniche più complesse, non potendosi limitare ad un semplice controllo visivo.
Sia ben chiaro che un controllo semestrale su un estintore non può essere eseguito a vista ma, a seconda del tipo di estintore, deve prevedere come minimo la pesata e spesso il controllo della pressione interna di carica.
Tali controlli vanno annotati su apposito registro dei controlli, adottato da ogni datore di datore di lavoro (indipendentemente dal fatto che vi siano o meno attività soggette a obbligo periodico di prevenzione incendi).
Su tale registro non vanno annotate le azioni di sorveglianza.

Se necessitate di informazioni o di un supporto per redigere le vostre chek-list personalizzate per le azioni di sorveglianza e per istruire il personale interno potete contattarci utilizzando il form disponibile cliccando qui

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PREVENZIONE INCENDI News Prevenzione incendi Formazione FORMAZIONE E CORSI

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTICENDIO NEL PROSSIMO SEMESTRE

Ecco la programmazione dei corsi per addetti alla prevenzione incendi che terrà lo Studio Ing. Andrea Guerra nel prossimo semestre:

Ottobre 2022
– 24 e 25/10/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio alto (16 ore)
– 27/10/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio basso (4 ore)
– 27/10/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio medio (8 ore)
Novembre 2022
– 21 e 22/11/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio alto (16 ore)
– 23/11/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio basso (4 ore)
– 24/11/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio medio (8 ore)
Dicembre 2022
– 12 e 13/12/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio alto (16 ore)
– 14/12/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio basso (4 ore)
– 15/12/2022 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio medio (8 ore)
Gennaio 2023
– 23 e 24/01/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio alto (16 ore)
– 25/01/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio basso (4 ore)
– 26/01/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio medio (8 ore)
Febbraio 2023
– 06 e 07/02/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio alto (16 ore)
– 08/02/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio basso (4 ore)
– 09/02/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio medio (8 ore)
Marzo 2023
– 27 e 28/03/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio alto (16 ore)
– 29/03/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio basso (4 ore)
– 30/03/2023 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio medio (8 ore)
I corsi, ai sensi dell’art.7 c. 1 del DM 02/09/2021, saranno conformi nei  contenuti all’allegato IX del DM 10 marzo 1998.
A partire dal 04/04/2023 i successivi corsi saranno conformi ai programmi e alle disposizioni del DM 02/09/21.
Per informazioni e per iscrizioni scriveteci una mail a info@guerraservizi.com
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FORMAZIONE E CORSI PREVENZIONE INCENDI Sicurezza sul lavoro Prevenzione incendi Formazione

10/06/2019 – CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI – RISCHIO MEDIO 8

Lunedì 10 giugno 2019, dalle 09:00 alle 18:00 si terrà a Roma un corso teorico e pratico, per addetti a prevenzione incendi di aziende classificate a rischio medio ex DM 10/03/98,  comprendente una parte teorica e  prove di uso di estintori, manichette e naspi presso campo prove attrezzato in zona Casilina a Roma.

I partecipanti saranno forniti di DPI e muniti di specifica copertura assicurativa.

Al corso potranno partecipare anche addetti di aziende classificate a rischio basso o qualora si voglia rinnovare la formazione (addetti rischi basso e medio).

Per informazioni: info@guerraservizi.com oppure 335.32.66.21

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Tecniche di prevenzione e protezione antincendio Sicurezza sul lavoro Prevenzione incendi Formazione FORMAZIONE E CORSI PREVENZIONE INCENDI

19/02/2019 – Corso addetti a prevenzione incendi rischio basso 4 ore ex DM 10/03/98

Martedì 19 febbraio 2019, dalle 09:00 alle 13:00 a Roma si terrà un corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi per attività a basso rischio incendio.

Il corso è conforme alle richieste del DM 10/03/98 e al D. Lgs 81/08.

Il corso è valido anche come aggiornamento per addetti già formati.

Per iscrizioni ed informazioni scrivere a info@guerraservizi.com

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Primo Soccorso Medicina del lavoro News Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Prevenzione incendi

INASPRITE LE SANZIONI PER INADEMPIENZE IN AMBITO FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il D. Lgs 151/2015 ha modificato il D. Lgs 81/08 inasprendo le sanzioni per le seguenti violazioni:

  • mancato invio dei lavoratori a sorveglianza sanitaria entro le scadenze e mancata richiesta al medico competente di osservanza degli obblighi previsti a suo carico (rif. D. Lgs 81/08 art. 18 c.1, lett. g);
  • mancata invio a formazione o aggiornamento periodico dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, degli addetti a prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (rif. art. 37 c. 1, c. 7, c. 9).

 

Qualora la violazione sia riferita:

  • a più di 5 lavoratori gli importi sono raddoppiati
  • a più di 10 lavoratori gli importi sono triplicati

 

 

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News Normativa nazionale Prevenzione incendi Home Primo Soccorso

Modiche al D. Lgs 81/08 – Datore di lavoro addetto a prevenzione incendi e primo soccorso

Il D. Lgs 14/09/2015 n .151 ha modificato l’art. 34 del D. Lgs 81/08.

Precedentemente il datore di lavoro, nel caso in cui l’azienda avesse avuto più di 5 addetti, non poteva svolgere il ruolo di addetto alla prevenzione incendi o di addetto al primo soccorso.  Con la modifica intervenuta il datore di lavoro di qualsiasi azienda, indipendentemente dal numero di addetti, può essere tra gli addetti alla prevenzione incedi e al primo soccorso, fatti salvi gli obblighi vigenti anche per lui di formazione e addestramento previsti.

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Corso di aggiornamento formazione per addetti a prevenzione incendi per attività a rischio incendio medio (valido anche per aziende a rischio basso)

Corso della durata di 5 ore conforme al programma circ. prot.n. 12653 del 23/02/2011 Min. Interno – Dip. dei VVF, con rilascio di attestato.

Prerequisiti: possesso di attestato di partecipazione a precedente corso per addetti a prevenzione incendi da 4 ore per aziende  classificate  a  rischio  di  incendio  basso  o  da  8  ore  per  aziende  a  medio  rischio  di  incendio conforme a D.M. 10/03/1998

Mercoledì 16 settembre 2015 dalle 14:00 alle 19:00 (5 ore)

Luogo di svolgimento: Roma (zona V.le Marconi – Piazzale della Radio).

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com – 335.326621

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CORSO PER ADDETTI A PREVENZIONE INCENDI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO

Unica sessione da 4 ore  con esame finale.
Rilascio attestato conforme a normativa (D. Lgs 81/08 e DM 10/03/98)

Venerdì 18 settembre 2015 dalle 14:00 alle 18:00

Luogo di svolgimento: Roma (zona centro – Via Sardegna).

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com – 335.326621

 

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CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO – attività a rischio incendio basso e refresh formazione

Unica sessione da 4 ore  con esame finale.
Rilascio attestato conforme a normativa (D. Lgs 81/08 e DM 10/03/98)

Venerdì 26 luglio 2013 dalle 09:00 alle 13:00

Luogo di svolgimento: Roma (zona TIBURTINA/GRA).

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com

 

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