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CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SU DPI DI III CAT. PER LAVORI IN QUOTA

Venerdì 29 settembre 2023, dalle 09:00 alle 13:00 si terrà il corso di formazione ed addestramento all’uso dei DPI di II cat. da utilizzarsi per i lavori in quota.
Il corso si terrà presso gli spazi messi a disposizione all’Università degli Studi Roma Tre in Via Vito Volterra 62 in Roma.

Sono disponibili ancora alcuni posti.

Al termine del corso e dopo superamento positivo delle prove pratiche e teoriche sarà rilasciato attestato valido ai sensi di legge.

Per informazioni potete contattarci ai numeri e agli indirizzi mail alla pagina “contatti

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INTERVISTA A RADIO RADIO BY NIGHT SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

 

Intervista del 17 febbraio 2018 a Radio Radio By Night FM 104.5 sulla sicurezza sul lavoro.

Per vedere l’intero clip dell’intervista cliccare qui.

 

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CONVEGNO SU INQUINAMENTO ACUSTICO A ROMA

Convegno gratuito all’Aula Magna del Rettorato di Roma Tre, venerdì 20 ottobre 2017 su “L’inquinamento acustico”

Aula Magna Rettorato in Via Ostiense 161, 00154 Roma

Venerdì 20 ottobre 2017 ore 09-17

Per info e programma clicca qui

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LAVORO ALL’APERTO – I RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Nel pieno della stagione estiva si manifestano e si amplificano alcuni rischi legati alle condizioni lavorative in ambiente esterno.

Da non sottovalutare:

  • i rischi dovuti alle radiazioni solari (in particolare UV) che possono condurre a sviluppo di melanomi
  • i rischi per colpi di calore e per colpi di sole
  • i rischi correlati improvvisi cambiamenti climatici (con improvvisi temporali e fulmini)

Per chi lavora all’aperto i sopra riportati rischi devono essere stati valutati e debbono essere individuate delle misure per contenere i rischi ad un livello di accettabilità.

A solo titolo informativo si fa presente:

  • la necessità di individuare l’indice UV e, nel caso in cui superi il valore 5, utilizzare per le parti scoperte un filtro solare con fattore  di protezione non inferiore a 15 (meglio se più elevato o una protezione totale), consultando comunque preventivamente il medico competente
  • evitare attività fisica particolarmente intensa quando le temperature sono elevate ed in caso di elevata umidità. Allo scopo ricorrere a strumenti predittivi per la valutazione della valutazione dello stress microclimatico che tengano conto sia dei parametri microclimatici che dello sforzo metabolico che del vestiario utilizzato. Alla luce di ciò si identificherà preventivamente se in determinate giornate lo sforzo fisico sia da limitare e si identificheranno anche i quantitativi liquidi da immettere nell’organismo tramite bevande e, sempre tramite il medico cometete, anche l’eventuale necessità di integratori salini
  • bere liquidi in abbondanza per reintegrare le perdite con il sudore, evitando di esporsi a calore eccessivo per tempi prolungati. Particolarmente a rischio sono attività al sole diretto su aree di grandi dimensioni asfaltate, aree al chiuso con scarsa ventilazione e ad elevate temperatura.
  • la necessità di consultare sempre preventivamente le previsioni meteo sia il giorno prima che nelle ore immediatamente precedenti il lavoro. Nel caso di attività che possano esporre a rischio di fulminazione, oltre alle previsioni, è opportuno verificare in diretta la situazione dei fulmini caduti al suolo su siti specialistici (es. pagina sito guerraservizi)

Lo Studio Ing. Guerra fornisce il supporto per approfondimenti per Documenti di Valutazione dei Rischi, per Piani di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza per cantieri esterni

Per informazioni e contatti cliccare qui.

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IL 14/02/2017 A P.TO STEFANO (GR) INCONTRO SICUREZZA RICARICHE BOMBOLE SUB E ADEMPIMENTI DI SICUREZZA PER I DIVING

Il prossimo 14 febbraio 2017, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare di P.le dei Rioni 8 di Porto Santo Stefano (GR), il Consorzio Diving S.Stefano e lo Studio Ing Andrea Guerra presentano, con il patrocinio del Comune di Monte Argetario (GR) l’incontro

“LA SICUREZZA NELLE RICARICHE DI BOMBOLE PER IMMERSIONE E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER I DIVING CENTER”

All’incontro, rivolto agli operatori professionali del settore, sono stati  invitati  i rappresentanti di autorità  civili e militari locali.

 

 

 

PROGRAMMA

Ore 09:30 – Presentazione dell’incontro e saluto alle autorità

Ore 09:40 –  Parte I – Relatore Ing. Andrea Guerra (libero professionista consulente sicurezza – istruttore subacqueo)

  • I rischi associati agli impianti di ricarica
  • Impianti di ricarica miscele respiratorie e l’inquadramento normativo
  • Chi può installare gli impianti e … quali parti di impianto?  Le norme applicabili
  • La denuncia di impianto e la messa in servizio.
  • I controlli manutentivi e le verifiche periodiche. Due atti distinti importanti per la sicurezza di tutti.
  • La sicurezza e l’idoneità delle miscele respiratorie. Come prevenire i potenziali problemi

 

Ore 11:30  –  Coffe break

 

Ore 11:10  – Parte II – Relatore Dott. Alessandro Giomarelli (Dip. tecnico sanitario Azienda USL Toscana sud est GR)

  • Il D Lgs 81/08, il D. Lgs 271/99 e le principali richieste normative.
  • La documentazione richiesta dalle norme: Il DVR, il “piano della sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo”, gli attestati di formazione ed altro
  • Il ruolo del datore di lavoro
  • I lavoratori destinatari degli obblighi di tutela. Sono solo i “dipendenti”?
  • La formazione del personale, in particolare degli addetti alla ricarica.
  • La gestione delle emergenze presso il diving e durante le uscite in mare.
  • Le dotazioni di bordo richieste dalle leggi

Ore 12:15  –  Tavola rotonda con le autorità

 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

  • chiarire le richieste di legge per quanto riguarda gli obblighi connessi alla installazione, alla messa in servizio e alla gestione degli impianti di ricarica di bombole per immersioni subacquee sia nel caso di ricarica ad aria che di ricariche di nitrox o trimix o di ossigeno puro.
  • individuare le corrette procedure per l’installazione e la messa in esercizio di compressori e di impianti di ricarica
  • chiarire le responsabilità dell’installatore e la documentazione che deve accompagnare l’installazione e l’impianto
  • conoscere le richieste di una  corretta gestione nel tempo dell’impianto affinché lo stesso sia sicuro e garantisca nel tempo ricariche sicure per il personale del diving e per i clienti che utilizzano le principali miscele respiratorie (aria, nitrox, trimix, ossigeno decompressivo)
  • chiarire e schematizzare gli adempimenti richiesti dal D. Lgs 81/08 (testo unico per la sicurezza sul lavoro) in capo al titolare del diving e chiarire i principali adempimenti richiesti dalla normativa.

 

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IL D. LGS 271/99 SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI IN MARE SI APPLICA ANCHE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IMPIEGATE PER SCOPI COMMERCIALI

diving-sito

Sono pervenute allo scrivente, nelle ultime settimane, diverse richieste di chiarimento in merito all’applicabilità del D. Lgs 271/99 (che regolamenta la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo nelle navi)  e del D. Lgs 81/08 da parte di operatori del settore turistico (diving center, imbarcazioni addette alle escursioni marittime, ecc.).

Si premette che è parere dello scrivente, dall’analisi della normativa, quanto segue.

Nel momento in cui l’unità da diporto è utilizzata per fini commerciali diviene soggetta agli obblighi del D. Lgs 271/99.

Ciò in virtù di:

  • Art. 1 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto ha lo scopo di adeguare la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori … omissis … su tutte le navi o unità individuate all’art. 2 del decreto stesso;
  • art. 2 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto si applica ai lavoratori imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove od esistenti, adibite alla navigazione marittima ed alla pesca … omissis…
  • definizione di nave ex art. 3 D. Lgs 271/99: ” nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri … omissis”
  • definizione di uso commerciale di unità da diporto ex art. 2 D. Lgs 171/2005 (codice delle navigazione da diporto).
    Un’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

    • è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;
    • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
    • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Pertanto in particolare per i diving center ma anche per chi noleggia le imbarcazioni (senza guida sub) per condurre subacquei ai luoghi di immersione:

  • per le attività a terra, nel momento in cui sono presenti lavoratori o ad essi equiparati (lavoratori subordinati, non per forza dipendenti o remunerati,  o soci lavoratori) vigono le disposizioni del D. Lgs 81/08;
  • per le attività in mare con unità da diporto  vigono le disposizioni del D. Lgs 271/99.

A corroborare tale interpretazione anche il resoconto di un incontro tra l’Associazione Marittimi dell’Argentario e rappresentanti della Capitaneria di Porto e della ASL n.9 toscana avvenuto di recente e che è riassunto alla seguente pagina. Pur non essendo una interpretazione ufficiale firmata  né essendoci alcun verbale sottoscritto dell’incontro,  è comunque indicativo dell’interpretazione delle istituzioni preposte alle verifiche in materia di sicurezza a terra e in mare.

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L’ACCORDO STATO REGIONI N. 128 DEL 07/07/2016 RIDEFINISCE LA FORMAZIONE PER I RSPP E GLI ASPP

Con la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni n. 128/2016 viene profondamente  riveduto l’iter formativo e di aggiornamento per i Responsabili e gli Addetti ai servizi di prevenzione aziendali. L’accordo interessa anche i coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) in quanto viene considerata equivalente la formazione per l’aggiornamento per il ruolo di RSPP (e viceversa) entro certi termini.

Il testo dell’accordo è reperibile alla pagina download.

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DALLA REGIONE PIEMONTE UNA PROCEDURA PER GLI ACCERTAMENTI SUI CORSI DI FORMAZIONE

La Regione Piemonte ha approvato e pubblicato (febbraio 2016) le procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento è stato concepito per essere un supporto all’attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL piemontesi. Al suo interno sono presenti dei chiari schemi riassuntivi sulle caratteristiche che devono soddisfare i vari corsi.

Chiunque può verificare le caratteristiche e le modalità dei corsi ed è indubbiamente una utilissima linea guida per datori di lavoro, RSPP, ASPP e consulenti in materia di sicurezza.

Alla pagina download è possibile scaricare il testo originale delle procedure all’interno delle quali sono gli schemi guida per identificare le caratteristiche dei vari corsi.

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MODIFICHE AL D. LGS 81/08 – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: GLI ONERI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL SOMMINISTRATORE

L’abrogazione del comma 5 dell’art. 3 del D. Lgs 81/08 ha di fatto sollevato il datore di lavoro che utilizza  personale non assunto direttamente, ma dipendente dal somministratore (agenzia autorizzata), dagli obblighi di prevenzione e protezione per il personale operante in contratto di somministrazione.

Diviene pertanto interamente a carico dell’agenzia autorizzata, di cui il lavoratore è dipendente, e non più a carico dell’azienda utilizzatrice, l’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 81/08. Tra i principali obblighi, che sono trasferiti a carico dell’agenzia, si rammentano, a solo titolo di esempio, non esaustivo:

  • la valutazione dei rischi e la redazione del DVR;
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento in funzione della mansione;
  • la sorveglianza sanitaria.
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Sentenza di corte di cassazione ribadisce il compito di “alta vigilanza” del CSE e non di puntule vigilanza momento per momento

La sentenza della corte di cassazione n. 41820 del 19 ottobre 2015, ribadisce che il coordinatore in fase di esecuzione ha un compito di “alta vigilanza”, ossia di supervisione generale e non di vigilanza puntale, momento per momento, di ciò che accade in cantiere. Viene infatti giustamente sottolineato che la vigilanza puntuale è compito di altre figure operative attinenti le imprese esecutrici i lavori: datori di lavoro, dirigenti, preposti.

Il testo di tale importante sentenza è scaricabile alla pagina downolad.

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