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SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO. IN COSA DIFFERISCONO?

Capita non così di rado che si faccia confusione, confondendo le azioni di controllo con quelle di sorveglianza in materia di prevenzione incendi.
Fortunatamente il DM 01/09/2021, pubblicato sulla G.U. del 25/09/2021 S.G. n. 230, ed in vigore il 25/09/2021 (salvo ulteriore proroga al 25/09/2023 per la sola entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori) ha fornito un chiarimento esaustivo.

Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti in azienda dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Pertanto il datore di lavoro provvederà a individuare alcuni addetti (consigliato sia fatto per iscritto) che informerà sulle corrette operazioni di sorveglianza da attuare. Tali operazioni si svolgono esclusivamente senza riscorso ad attrezzature particolari, ma nella quali esclusività dei casi visivamente o al più azionando dei comandi presenti presso gli impianti e le attrezzature.
La periodicità consigliata è mensile, anche se tale periodicità non è vincolante, ma è ispirata a norme tecniche di settore.
E’ consigliato adoperare delle check-list operative, facendo apporre la firma al soggetto che effettua la sorveglianza che è opportuno raccogliere e conservare per dimostrare di aver provveduto a tale obbligo.
Se dalla sorveglianza dovesse emergere una situazione tale da poter causare un disservizio importante in caso di evento (es. si è verificata il taglio di una manichetta flessibile o lo stato di carica insufficiente di estintori) si provvederà a far intervenire un tecnico manutentore esterno di ditta specializzata.

Qualora non si volesse affidare a personale aziendale la sorveglianza, questa potrà essere affidata a terzi quali ad es. una ditta di manutenzione e controlli antincendio. In tal caso le visite di sorveglianza non potranno coincidere con quelle dei controlli semestrali, perché sarebbe inficiato lo scopo della sorveglianza che è quello di verificare che nel periodo intercorrente tra due controlli le attrezzature, i mezzi e gli impianti siano ancora in condizioni operative idonee.

 

 

Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Tale controllo [di norma semestrale (es. estintori) ma con periodicità che variano a seconda del tipo di impianti e del tipo di controllo da eseguire] può essere eseguito solo da personale manutentivo qualificato e di norma richiede l’utilizzo di attrezzature ed operazioni tecniche più complesse, non potendosi limitare ad un semplice controllo visivo.
Sia ben chiaro che un controllo semestrale su un estintore non può essere eseguito a vista ma, a seconda del tipo di estintore, deve prevedere come minimo la pesata e spesso il controllo della pressione interna di carica.
Tali controlli vanno annotati su apposito registro dei controlli, adottato da ogni datore di datore di lavoro (indipendentemente dal fatto che vi siano o meno attività soggette a obbligo periodico di prevenzione incendi).
Su tale registro non vanno annotate le azioni di sorveglianza.

Se necessitate di informazioni o di un supporto per redigere le vostre chek-list personalizzate per le azioni di sorveglianza e per istruire il personale interno potete contattarci utilizzando il form disponibile cliccando qui

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SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE. ULTERIORE PROROGA PER L’ADEGUAMENTO

Il D.M. 12/05/2016, “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendio per l’edilizia scolastica”, ha prorogato al 31/12/2016 il termine per gli adeguamenti per gli edifici scolastici che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola con le norme di prevenzione incendi.

Si rammenta che le disposizioni di prevenzione incendi specifiche per l’edilizia scolastica sono state emanate con D.M. 26/08/1992, quindi quasi 24 anni fa.

 

 

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SCIA anticendio per “nuove attività” introdotte dal DPR 151/11

Il Decreto del Fare (Legge 98/2013) ha differito il termine entro il quale tutte le attività che prima del DPR 151/11 non erano soggette a obbligo di ottenimento del CPI ma sono state incluse in quelle per le quali è obbligatoria la SCIA antincendio devono essere in possesso della suddetta SCIA antincendio.

Il nuovo termine per adempiere agli obblighi e presentare la SCIA antincendio  è ora il 08/10/2015  ex Legge 09/08/2013 n. 98, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013.

Tra le attività entro tale nuovo termine che devono essere dotate di SCIA antincendio si elenca, a solo titolo indicativo e non esaustivo (1):

  • campeggi
  • palestre
  • aziende/uffici con più di 300 presenze e fino a 500 presenze
  • ambulatori di sup. > 500 mq
  • attività di demolizione veicoli
  • infrastrutture di trasporto

(1) Per l’individuazione delle attività oggetto degli obblighi di SCIA antincendio  è necessario consultare la fonte normativa originale (DPR 151/2011).

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Proroga termini di presentazione SCIA antincendio per nuove attività ricadenti nell’ambito del D.P.R. 151/11

La Legge 20/08/2012 n. 30 (conversione in legge, con modifiche, del D.L. 22/06/2012 n. 83), pubblicata sulla G.U. n. 30 del 20/08/2012, all’art 7 , comma 2 bis dispone che <<All’art. 11, comma 4 del regolamento di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151 le parole “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”>>.

Pertanto il termine per la presentazione delle SCIA antincendio per le attività che prima della pubblicazione del DPR 151/11 non erano soggette a obblighi di prevenzione incendi ma che lo sono diventate a seguito del DPR 151/11 [esempio non esaustivo (1): palestre, campeggi, aziende/uffici con più di 300 presenze e fino a 500 presenze, ambulatori di sup. > 500 mq, altre] è prorogato al 07 ottobre 2013.

(1) Per l’individuazione delle attività oggetto della proroga è necessario consultare la fonte normativa originale.

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Il DM 7/8/2012 del Ministero dell’Interno che regola la presentazione delle istanze di prevenzione incendi

Il 29 agosto 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 201 il Decreto Ministeriale (Ministero dell’Interno) contenente le disposizioni che

regolano la presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011.

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale del DM 7/8/2012.

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DPR 151/2011 – nuovo regolamento di prevenzione incendi

E’ stato pubblicato in data 22/09/2011 il DPR 151/2011, nuovo regolamento di prevenzione incendi, in vigore dal 07/10/2011. Per scaricare il testo del decreto vai alla pagina Download.

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DM 13/07/2011

Pubblicato il D.M. 13/07/2011 regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di gruppi elettrogeni e simili. Per scaricare il testo del decreto vai alla pagina Download

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