Category : Normativa nazionale

SICUREZZA SUL LAVORO News Normativa nazionale

REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

E’ stato aggiornato alla data del 13 aprile 2023 il repertorio nazionale degli organismi paritetici.

La pubblicazione è avvenuta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ad oggi soli i seguenti 8 organismi risultano iscritti:

  1. ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE SALUTE E SICUREZZA – OPP di Varese
  2. ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE ITALIA LAVORO
  3. ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE O.P.
  4. E.BI.TE.N – “Ente Bilaterale Nazionale del Terziario”
  5. EFEI – Organismo Paritetico Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
  6. E.N.B.Ass. – Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione
  7. O.P.P. – ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE operante nella provincia di Sondrio per i settori Terziario, Turismo e Servizi
  8. EPAR – Ente Paritetico CIFA – Consal

Altri organismi paritetici non sono riconosciuti e non hanno ruolo ufficialmente in ambito sicurezza sul lavoro.

E’ possibile scaricare l’atto completo cliccando qui

 

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News Normativa nazionale Normativa nazionale Prevenzione incendi Normativa tecnica Formazione PREVENZIONE INCENDI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO. IN COSA DIFFERISCONO?

Capita non così di rado che si faccia confusione, confondendo le azioni di controllo con quelle di sorveglianza in materia di prevenzione incendi.
Fortunatamente il DM 01/09/2021, pubblicato sulla G.U. del 25/09/2021 S.G. n. 230, ed in vigore il 25/09/2021 (salvo ulteriore proroga al 25/09/2023 per la sola entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori) ha fornito un chiarimento esaustivo.

Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti in azienda dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Pertanto il datore di lavoro provvederà a individuare alcuni addetti (consigliato sia fatto per iscritto) che informerà sulle corrette operazioni di sorveglianza da attuare. Tali operazioni si svolgono esclusivamente senza riscorso ad attrezzature particolari, ma nella quali esclusività dei casi visivamente o al più azionando dei comandi presenti presso gli impianti e le attrezzature.
La periodicità consigliata è mensile, anche se tale periodicità non è vincolante, ma è ispirata a norme tecniche di settore.
E’ consigliato adoperare delle check-list operative, facendo apporre la firma al soggetto che effettua la sorveglianza che è opportuno raccogliere e conservare per dimostrare di aver provveduto a tale obbligo.
Se dalla sorveglianza dovesse emergere una situazione tale da poter causare un disservizio importante in caso di evento (es. si è verificata il taglio di una manichetta flessibile o lo stato di carica insufficiente di estintori) si provvederà a far intervenire un tecnico manutentore esterno di ditta specializzata.

Qualora non si volesse affidare a personale aziendale la sorveglianza, questa potrà essere affidata a terzi quali ad es. una ditta di manutenzione e controlli antincendio. In tal caso le visite di sorveglianza non potranno coincidere con quelle dei controlli semestrali, perché sarebbe inficiato lo scopo della sorveglianza che è quello di verificare che nel periodo intercorrente tra due controlli le attrezzature, i mezzi e gli impianti siano ancora in condizioni operative idonee.

 

 

Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Tale controllo [di norma semestrale (es. estintori) ma con periodicità che variano a seconda del tipo di impianti e del tipo di controllo da eseguire] può essere eseguito solo da personale manutentivo qualificato e di norma richiede l’utilizzo di attrezzature ed operazioni tecniche più complesse, non potendosi limitare ad un semplice controllo visivo.
Sia ben chiaro che un controllo semestrale su un estintore non può essere eseguito a vista ma, a seconda del tipo di estintore, deve prevedere come minimo la pesata e spesso il controllo della pressione interna di carica.
Tali controlli vanno annotati su apposito registro dei controlli, adottato da ogni datore di datore di lavoro (indipendentemente dal fatto che vi siano o meno attività soggette a obbligo periodico di prevenzione incendi).
Su tale registro non vanno annotate le azioni di sorveglianza.

Se necessitate di informazioni o di un supporto per redigere le vostre chek-list personalizzate per le azioni di sorveglianza e per istruire il personale interno potete contattarci utilizzando il form disponibile cliccando qui

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28 APRILE 2023 – GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

Anche quest’anno siamo giunti al 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

L’evento è stato istituito dall’ILO (International Labour  Organization) nel 2003 per sensibilizzare a livello internazionale sulla necessità di rendere disponibile ai lavoratori di tutto il mondo un ambiente di lavoro che tuteli il loro inalienabile e fondamentale diritto alla sicurezza e alla salute. Rispetto ad alcuni decenni fa le condizioni sono migliorate ma ancora molta strada deve essere percorsa, non solo nei paesi meno sviluppati (basta pensare alle condizioni di lavoro note in alcune realtà) ma anche da noi, in Italia, dove ancora capita di incontrare organizzazioni poco sensibili e che incredibilmente ignorano le richieste normativa a riguardo.

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SICUREZZA SUL LAVORO Dispostivi di protezione individuale News Normativa nazionale

EMERGENZA CORONAVIRUS – SUPPORTO ALLE IMPRESE

I Clienti dello Studio Ing. Andrea Guerra ricevono informazioni ed assistenza continua sulle corrette modalità di gestione dell’attuale difficile situazione. L’attività di consulenza continua nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e secondo i criteri di prudenza necessari.

Lo Studio privilegia i contatti a distanza mediante incontri in videoconferenza con specifico applicativo professionale. Riunioni a distanza con più sedi contemporaneamente, con lavoratori in home working, con medici competenti, con RLS.

Valutazioni dei rischi specifici per la gestione del rischio da coronavirus per attività impattate con redazione di specifiche procedure ed istruzioni di sicurezza (per pulizia e sanificazione luoghi di lavoro, sanificazione attrezzature, utilizzo condiviso attrezzature di lavoro, veicoli, macchine operative, gestione delle aree comuni, accettazione merci, vestizione/svestizione DPI per prevenzione coronavirus, procedure di sanificazione DPI, altro)

Attivazione di formazione a distanza, nel rispetto delle indicazione di legge e del protocollo condiviso del 14/03/2020.

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Normativa nazionale SICUREZZA SUL LAVORO Documentazione News

Malattia all’estero durante il lavoro? La guida informativa INPS spiega cosa fare

 

E’ stata di recente pubblicata e messa a disposizione dall’INPS la guida informativa ”

 “Certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla specifica tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente in un Paese estero “.

Un utile vademecum per i lavoratori e per le aziende italiane che operano all’estero.

Sono differenziati i casi a seconda dei paesi in cui si manifesti lo stato di malattia.

La guida è scaricabile alla pagina download oppure clicca qui.

 

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INTERVISTA A RADIO RADIO BY NIGHT SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

 

Intervista del 17 febbraio 2018 a Radio Radio By Night FM 104.5 sulla sicurezza sul lavoro.

Per vedere l’intero clip dell’intervista cliccare qui.

 

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DAL 12 OTTOBRE 2017 OBBLIGO DI COMUNCAZIONE ALL’INAIL DEGLI INFORTUNI CON 1 GIORNO DI PROGNOSI

Dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore il nuovo obbligo di comunicazione all’INAIL di tutti gli infortuni con prognosi di almeno 1 giorno lavorativo,  anziché tre come era in precedenza.

 

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico (circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017) secondo la procedura informatizzata sul sito dell’INAIL.

 

Maggiori e dettagliate informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-comunicazione-infortuni-registro-esposizione.html&tipo=news

 

Si rammenta che non è più obbligatoria dal 23 dicembre 2015 la registrazione degli infortuni sul registro infortuni nonché l’istituzione e la tenuta dello stesso registro.

Il vecchio registro, in caso di attività avviate prima del 23 dicembre 2015, dovrà comunque essere conservato per eventuali controlli sino al 23 dicembre 2019.

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IL D. LGS 271/99 SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI IN MARE SI APPLICA ANCHE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IMPIEGATE PER SCOPI COMMERCIALI

diving-sito

Sono pervenute allo scrivente, nelle ultime settimane, diverse richieste di chiarimento in merito all’applicabilità del D. Lgs 271/99 (che regolamenta la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo nelle navi)  e del D. Lgs 81/08 da parte di operatori del settore turistico (diving center, imbarcazioni addette alle escursioni marittime, ecc.).

Si premette che è parere dello scrivente, dall’analisi della normativa, quanto segue.

Nel momento in cui l’unità da diporto è utilizzata per fini commerciali diviene soggetta agli obblighi del D. Lgs 271/99.

Ciò in virtù di:

  • Art. 1 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto ha lo scopo di adeguare la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori … omissis … su tutte le navi o unità individuate all’art. 2 del decreto stesso;
  • art. 2 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto si applica ai lavoratori imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove od esistenti, adibite alla navigazione marittima ed alla pesca … omissis…
  • definizione di nave ex art. 3 D. Lgs 271/99: ” nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri … omissis”
  • definizione di uso commerciale di unità da diporto ex art. 2 D. Lgs 171/2005 (codice delle navigazione da diporto).
    Un’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

    • è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;
    • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
    • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Pertanto in particolare per i diving center ma anche per chi noleggia le imbarcazioni (senza guida sub) per condurre subacquei ai luoghi di immersione:

  • per le attività a terra, nel momento in cui sono presenti lavoratori o ad essi equiparati (lavoratori subordinati, non per forza dipendenti o remunerati,  o soci lavoratori) vigono le disposizioni del D. Lgs 81/08;
  • per le attività in mare con unità da diporto  vigono le disposizioni del D. Lgs 271/99.

A corroborare tale interpretazione anche il resoconto di un incontro tra l’Associazione Marittimi dell’Argentario e rappresentanti della Capitaneria di Porto e della ASL n.9 toscana avvenuto di recente e che è riassunto alla seguente pagina. Pur non essendo una interpretazione ufficiale firmata  né essendoci alcun verbale sottoscritto dell’incontro,  è comunque indicativo dell’interpretazione delle istituzioni preposte alle verifiche in materia di sicurezza a terra e in mare.

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Documentazione News Normativa nazionale

ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI

Dal 23 dicembre 2015 non vige più l’obbligo per le imprese di tenuta del registro infortuni e conseguentemente dell’annotazione sullo stesso degli infortuni occorsi in azienda.

Si rammenta che tale obbligo risaliva agli anni ’50 del secolo scorso.

Permane comunque l’obbligo di comunicazione telematica all’INAIL degli infortuni che comportano assenze superiori ai 3 giorni e permane la relativa sanzione in caso di inadempimento.

Rimane invece in sospeso il previsto obbligo di comunicazione degli infortuni  che comportino assenze superiori ad 1 giorno fino ad implementazione del Sistema Informativo Nazione della Prevenzione.

Altre semplificazioni in merito alla denuncia degli infortuni avranno decorrezza a marzo 2016 e se ne darà notizia al momento della effettiva entrata in vigore.

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MODIFICHE AL D. LGS 81/08 – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: GLI ONERI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL SOMMINISTRATORE

L’abrogazione del comma 5 dell’art. 3 del D. Lgs 81/08 ha di fatto sollevato il datore di lavoro che utilizza  personale non assunto direttamente, ma dipendente dal somministratore (agenzia autorizzata), dagli obblighi di prevenzione e protezione per il personale operante in contratto di somministrazione.

Diviene pertanto interamente a carico dell’agenzia autorizzata, di cui il lavoratore è dipendente, e non più a carico dell’azienda utilizzatrice, l’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 81/08. Tra i principali obblighi, che sono trasferiti a carico dell’agenzia, si rammentano, a solo titolo di esempio, non esaustivo:

  • la valutazione dei rischi e la redazione del DVR;
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento in funzione della mansione;
  • la sorveglianza sanitaria.
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