Category : Normativa nazionale

Medicina del lavoro News Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Prevenzione incendi Primo Soccorso

INASPRITE LE SANZIONI PER INADEMPIENZE IN AMBITO FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il D. Lgs 151/2015 ha modificato il D. Lgs 81/08 inasprendo le sanzioni per le seguenti violazioni:

  • mancato invio dei lavoratori a sorveglianza sanitaria entro le scadenze e mancata richiesta al medico competente di osservanza degli obblighi previsti a suo carico (rif. D. Lgs 81/08 art. 18 c.1, lett. g);
  • mancata invio a formazione o aggiornamento periodico dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, degli addetti a prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (rif. art. 37 c. 1, c. 7, c. 9).

 

Qualora la violazione sia riferita:

  • a più di 5 lavoratori gli importi sono raddoppiati
  • a più di 10 lavoratori gli importi sono triplicati

 

 

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Sentenza di corte di cassazione ribadisce il compito di “alta vigilanza” del CSE e non di puntule vigilanza momento per momento

La sentenza della corte di cassazione n. 41820 del 19 ottobre 2015, ribadisce che il coordinatore in fase di esecuzione ha un compito di “alta vigilanza”, ossia di supervisione generale e non di vigilanza puntale, momento per momento, di ciò che accade in cantiere. Viene infatti giustamente sottolineato che la vigilanza puntuale è compito di altre figure operative attinenti le imprese esecutrici i lavori: datori di lavoro, dirigenti, preposti.

Il testo di tale importante sentenza è scaricabile alla pagina downolad.

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Modiche al D. Lgs 81/08 – Datore di lavoro addetto a prevenzione incendi e primo soccorso

Il D. Lgs 14/09/2015 n .151 ha modificato l’art. 34 del D. Lgs 81/08.

Precedentemente il datore di lavoro, nel caso in cui l’azienda avesse avuto più di 5 addetti, non poteva svolgere il ruolo di addetto alla prevenzione incendi o di addetto al primo soccorso.  Con la modifica intervenuta il datore di lavoro di qualsiasi azienda, indipendentemente dal numero di addetti, può essere tra gli addetti alla prevenzione incedi e al primo soccorso, fatti salvi gli obblighi vigenti anche per lui di formazione e addestramento previsti.

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La mancata collaborazione con gli Organismi Paritetici in materia di formazione non è sanzionabile

Con nota del 08 giugno 2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione dei lavoratori, pur se avvenuta senza la prescritta collaborazione degli Organismi Paritetici, non è sanzionabile in quanto ciò non costituisce giustificazione per contestare l’inadeguatezza e l’insufficienza della formazione stessa, poiché riguardante aspetti meramente formali.

Lo scrivente, preso atto della nota, e condividendo in toto il punto di vista del Ministero del Lavoro, evidenzia che, in caso di mancanza di collaborazione può comunque, giustificatamente,

per altri motivi, essere contestata l’inadeguatezza della formazione, se rilevabile sostanzialmente in corso di accertamento da parte degli organi di vigilanza.

Per contro, l’aver ottemperato alla richiesta di collaborazione con gli Organismi Paritietici, dovrebbe assicurare la conformità della formazione in termini di adeguatezza e sufficienza, qualora gli stessi OOPP non abbiano mosso rilievi.

Il consiglio è pertanto di rispettare le richieste di legge e di continuare  a richiedere la collaborazione agli OOPP.

Per scaricare la nota del ministero vai alla pagina download.

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Oltre 6000 cancellazione attuate dal registro nazionale dei medici competenti

Cancellazione attuate dal registro nazionale dei medici competenti per i medici che non hanno inviato attestazione di avvenuto aggiornamento professionale (crediti ECM previsti dall’art.38 comma 3 D. Lgs 81/08).

I datori di lavoro sono tenuti a verificare se il loro Medico Competente è nell’elenco.
L’elenco è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/MediciCompetenti…/ricercaMedici.jsp

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I modelli semplificati per la stesura dei PSC, POS, PSS e FO.

CantiereCon decreto interministeriale (Lavoro e Politiche Sociali, Salute, Infrastrutture e Trasporti) datato 09/09/2014 sono stati pubblicati i modelli di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), Piano operativo di sicurezza (POS), Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e Fascicolo dell’opera (FO) che possono essere utilizzati per la stesura degli stessi in relazione ai cantieri in cui è applicabile il Titolo IV del D. Lgs 81/08. L’adozione di tali modelli non è obbligatoria conseguentemente il singolo soggetto responsabile della redazione verificherà se ritenere opportuno o meno l’adozione dei modelli, che costituiscono comunque un utile riferimento.

Il decreto, con i relativi modelli in allegati, è scaricabile alla pagina download.

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La casa di un lavoratore a domicilio non è un luogo di lavoro

La Commissione per gli interpelli, con lettera prot. 37/0018696/MA007.A001 del 24/10/2013, in risposta ad istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che poneva la domanda se per i lavoratori a domicilio il datore di lavoro dovesse provvedere a formare i suddetti lavoratori secondo le richieste del D. Lgs 81/08, dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e se dovesse essere somministrata la formazione per il primo soccorso e per l’antincendio,  ha fornito le seguenti indicazioni:

  • il domicilio del lavoratore non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs 81/2008
  • il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informazione e formazione dal lavoratore a domicilio nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/20011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e l’antincendio

Nell’interpello è inoltre richiamato l’art. 3 comma 9 del D. Lgs 81/08 che prevede per i lavoratori a domicilio l’applicazione degli obblighi di formazione di cui agli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08, la fornitura di d.p.i. in relazione alle mansioni assegnate nonché, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per tramite di terzi, che tali attrezzature siano conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs 81/08.

Si fa presente che all’art. art. 69 del titolo III del D. Lgs 81/08 si intende per  attrezzature di lavoro  “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad esser usato durante il lavoro“.

Per scaricare il testo integrale dell’interpello del 24/10/2014 vai alla pagina download.

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Prevenzione ferite da taglio o da punta. Modificato il D. Lgs 81/08 e introdotto il titolo X-bis.

DSCN0464A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2014 del D. Lgs n.19 del 19/02/2014, entra in vigore dal 25/03/2014 la modifica al D. Lgs 81/08 che prevede l’introduzione del nuovo Titolo X-bis “Protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”. Tale modifica deriva dagli obblighi di recepimento di alcune direttive europee (tra cui la 2010/32/UE e la 2000/54/CE sulla prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario e sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad eventi biologici).
Di rilevante si segnala che le disposizioni si attuano per la tutela dei lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e interessa anche i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che eseguono corsi di formazione sanitaria ed i sub-fornitori. In particolare è per tale ultima tipologia di lavoratori che spesso, fino ad ora, si poteva riscontrare, in alcune organizzazioni, una carenza di misure di prevenzione e protezione organizzate.
Oltre alla ovvia necessità di valutazione del rischio specifico nonché di formazione dei lavoratori (già previste in generale dal D. Lgs 81/08), altre novità di rilievo riguardano, in sintesi, l’obbligo di:

  • sorveglianza sanitaria per tutti gli esposti potenziali;
  • individuazione della profilassi da attuare in caso di ferita/puntura;
  • definizione di procedure per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione.

Come per altre disposizioni

del D. Lgs 81/08 sono previste in caso di inadempienza sanzioni di carattere penale per il datore di lavoro e per i dirigenti.

Per scaricare il testo del D. Lgs 19/2014 vai alla pagina Download

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Formazione addetti alla posa di segnaletica stradale

Cantiere 1Il 20/04/2014 scadrà il termine per adempiere alla formazione del personale addetto alla apposizione, mantenimento o rimozione di segnaletica di delimitazione e di segnalazione di attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Tale obbligo, introdotto dal DM 04/03/2013 prevede che gli operatori ed i preposti frequentino dei corsi di formazione di durata pari a 8 e a 12 ore, di cui almeno 4 dedicate ad addestramento pratico. Gli schemi di delimitazione delle sedi stradali e delle pertinenze sono quelli definiti nel DM 10/07/2002, che tuttavia ha trovato non sempre piena applicazione, come è facile constatare nelle nostre strade. Il problema della sicurezza degli addetti a lavori in presenza di traffico veicolare, ma anche della sicurezza degli utenti della strada ha rilevanza assoluta, considerando che dai dati INAIL (anno 2012), circa l’11% degli infortuni totali avviene con mezzi di trasporto mentre riferendosi a quelli con esito mortale denunciati circa il 40% degli infortuni mortali è legato ai mezzi di trasporto (in occasione di lavoro ed in itinere).

Il decreto prevede

  • dotazione specifica per le squadre di intervento
  • specifiche modalità di intervento e regolamentazione del traffico
  • modalità di sosta, di fermata e manovra dei veicoli
  • la gestione di situazioni di emergenza
  • modalità di posa e rimozione della segnaletica

nonché

  • specifici soggetti formatori (enti proprietari e società concessionarie di di strade e autostrade, Regioni e Province autonome di TN e BZ, Min. Lavoro, INAIL, associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, organismi paritetici dell’edilizia e ingegneria civile, scuole edili, Ministero Interno, soggetti formatori accreditati presso le Regioni secondo i rispettivi modelli di accreditamento)
  • specifiche caratteristiche dei docenti sia per la parte teorica che per la parte pratica
  • esercitazione in siti che consentano di ricreare condizioni operative simili  quelle riscontrabili sui luoghi di lavoro
  • rinnovo della formazione di durata minima 3 ore ogni 4 anni
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Circolare del Ministero del Lavoro: chiarimenti su formazione sicurezza addetti ad attrezzature particolari

Con la circolare n. 21 del 10/06/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 53 del  22/02/2012.

In sintesi è chiarito che:

  1. i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche da 1 solo docente
  2. il modulo giuridico normativo (da 1 ora) deve essere frequentato una sola volta per i seguenti gruppi di attrezzature
    1. PLE
    2. gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori con conducente a bordo, gru mobili
    3. trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    4. pompe per calcestruzzo
  3. la durata dell’abilitazione è quinquennale e per il mantenimento deve essere svolto l’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale
  4. le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs 81 per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’accordo del 22/02/2013 e l’elenco non è ampliabile per analogia, dovendosi intendere esaustivo
  5. la decorrenza della validità della formazione pregressa è da intendersi per frequentazione di corsi:
    1. prefettamente conformi all’accordo  Stato Regioni (per durata, moduli e verifica di apprendimento finale): quinquennale dalla data di entrata in vigore dell’accordo
    2. di durata inferiore a quella indicata nell’accordo ma con un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento: quinquennale dalla data del corso di aggiornamento
    3. di qualsiasi durata e senza verifica di apprendimento: quinquennale dalla data di verifica di apprendimento
  6. la documentazione dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo (registro con elenco partecipanti e dei docenti e relative  firme, orari di lezione ed esiti di valutazione teorica e pratica), ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, ha natura esemplificativa e non tassativa [intendendosi che anche in mancanza di aderenza alle richieste del punto 9.2 dell’accordo i corsi pregressi possono essere ritenuti validi – n.d.r]
  7. circa la formazione di lavoratori che usano attrezzature con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste per le attrezzature definite ai vari allegati (da III a X – PLE, gru, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe cls) è comunque necessario che il lavoratore sia in possesso di abilitazione per almeno una delle suddette attrezzature (con riferimento allo specifico allegato)
  8. circa le caratteristiche dei docenti, in merito all’esperienza documentata nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, per i moduli giuridico e tecnico si deve intendere il conteporaneo soddisfacimento dei due requisiti e non in senso alternativo. Per la docenza nei moduli pratici è invece rischista l’esperienza professionale pratica documentata nelle tecnoiche dell’utilizzazione. Il docente può essere unico sia per il modulo giuridico – tecnico che pratico se in possesso dei requisiti.
  9. viene specificato che per le prove  pratiche su gru a torre di diverse tipologie (a rotazione in basso e a rotazione in alto), ma con validità estesa anche ad altre macchine previste in differenti tipologie  (PLE, carrelli elevatori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), in un’ottica di semplificazione, le prove complessive sono almeno 3 in totale anziché 2 per ogni differente tipo di attrezzature
  10. nel caso di uso di carrelli elevatori con accessori che modifichino l’attrezzatura facendola corrispondere ad altra  attrezzature [quali quelle definite nelle lettere da a) ad h) dell’allegato A] ossia trasformandola di fatto in PLE, gru di vario tipo, carrelli con conducente a bordo, trattore agricolo o forestale, macchina movimento terra o pompa per cls, allora il conducente deve acquisire l’abilitazione per la corrispondente macchina in cui il carrello è trasformato
  11. circa le semplificazioni riguardanti gli obblighi di formazione per i lavoratori del settore agricolo, queste valgono solo se i lavoratori svolgono attività ricomprese tra quelle riportate all’art. 2135 del codice civile e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine oltre alle attività connesse e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
  12. secondo l’art. 72 del D. Lgs 81/08 al noleggiatore o concedente in uso attrezzature senza operatore è richiesto per legge di acquisire una dichiarazione del datore di lavoro a cui è fornita l’attrezzatura riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso e che i lavoratori siano in possesso dell’abilitazione. La circolare specifica che tale dichiarazione deve contenere che i lavoratori sono statiformati concordemente alle disposizioni del titolo III del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e” , ove si tratti di attrezzature di cui all’accordo del 22.02.12. che siano “in possesso della specifica abilitazione“.
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