Category : SICUREZZA SUL LAVORO

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La casa di un lavoratore a domicilio non è un luogo di lavoro

La Commissione per gli interpelli, con lettera prot. 37/0018696/MA007.A001 del 24/10/2013, in risposta ad istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che poneva la domanda se per i lavoratori a domicilio il datore di lavoro dovesse provvedere a formare i suddetti lavoratori secondo le richieste del D. Lgs 81/08, dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e se dovesse essere somministrata la formazione per il primo soccorso e per l’antincendio,  ha fornito le seguenti indicazioni:

  • il domicilio del lavoratore non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs 81/2008
  • il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informazione e formazione dal lavoratore a domicilio nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/20011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e l’antincendio

Nell’interpello è inoltre richiamato l’art. 3 comma 9 del D. Lgs 81/08 che prevede per i lavoratori a domicilio l’applicazione degli obblighi di formazione di cui agli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08, la fornitura di d.p.i. in relazione alle mansioni assegnate nonché, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per tramite di terzi, che tali attrezzature siano conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D. Lgs 81/08.

Si fa presente che all’art. art. 69 del titolo III del D. Lgs 81/08 si intende per  attrezzature di lavoro  “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad esser usato durante il lavoro“.

Per scaricare il testo integrale dell’interpello del 24/10/2014 vai alla pagina download.

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Prevenzione ferite da taglio o da punta. Modificato il D. Lgs 81/08 e introdotto il titolo X-bis.

DSCN0464A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2014 del D. Lgs n.19 del 19/02/2014, entra in vigore dal 25/03/2014 la modifica al D. Lgs 81/08 che prevede l’introduzione del nuovo Titolo X-bis “Protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”. Tale modifica deriva dagli obblighi di recepimento di alcune direttive europee (tra cui la 2010/32/UE e la 2000/54/CE sulla prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario e sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad eventi biologici).
Di rilevante si segnala che le disposizioni si attuano per la tutela dei lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e interessa anche i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che eseguono corsi di formazione sanitaria ed i sub-fornitori. In particolare è per tale ultima tipologia di lavoratori che spesso, fino ad ora, si poteva riscontrare, in alcune organizzazioni, una carenza di misure di prevenzione e protezione organizzate.
Oltre alla ovvia necessità di valutazione del rischio specifico nonché di formazione dei lavoratori (già previste in generale dal D. Lgs 81/08), altre novità di rilievo riguardano, in sintesi, l’obbligo di:

  • sorveglianza sanitaria per tutti gli esposti potenziali;
  • individuazione della profilassi da attuare in caso di ferita/puntura;
  • definizione di procedure per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione.

Come per altre disposizioni

del D. Lgs 81/08 sono previste in caso di inadempienza sanzioni di carattere penale per il datore di lavoro e per i dirigenti.

Per scaricare il testo del D. Lgs 19/2014 vai alla pagina Download

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Formazione addetti alla posa di segnaletica stradale

Cantiere 1Il 20/04/2014 scadrà il termine per adempiere alla formazione del personale addetto alla apposizione, mantenimento o rimozione di segnaletica di delimitazione e di segnalazione di attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Tale obbligo, introdotto dal DM 04/03/2013 prevede che gli operatori ed i preposti frequentino dei corsi di formazione di durata pari a 8 e a 12 ore, di cui almeno 4 dedicate ad addestramento pratico. Gli schemi di delimitazione delle sedi stradali e delle pertinenze sono quelli definiti nel DM 10/07/2002, che tuttavia ha trovato non sempre piena applicazione, come è facile constatare nelle nostre strade. Il problema della sicurezza degli addetti a lavori in presenza di traffico veicolare, ma anche della sicurezza degli utenti della strada ha rilevanza assoluta, considerando che dai dati INAIL (anno 2012), circa l’11% degli infortuni totali avviene con mezzi di trasporto mentre riferendosi a quelli con esito mortale denunciati circa il 40% degli infortuni mortali è legato ai mezzi di trasporto (in occasione di lavoro ed in itinere).

Il decreto prevede

  • dotazione specifica per le squadre di intervento
  • specifiche modalità di intervento e regolamentazione del traffico
  • modalità di sosta, di fermata e manovra dei veicoli
  • la gestione di situazioni di emergenza
  • modalità di posa e rimozione della segnaletica

nonché

  • specifici soggetti formatori (enti proprietari e società concessionarie di di strade e autostrade, Regioni e Province autonome di TN e BZ, Min. Lavoro, INAIL, associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, organismi paritetici dell’edilizia e ingegneria civile, scuole edili, Ministero Interno, soggetti formatori accreditati presso le Regioni secondo i rispettivi modelli di accreditamento)
  • specifiche caratteristiche dei docenti sia per la parte teorica che per la parte pratica
  • esercitazione in siti che consentano di ricreare condizioni operative simili  quelle riscontrabili sui luoghi di lavoro
  • rinnovo della formazione di durata minima 3 ore ogni 4 anni
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Circolare del Ministero del Lavoro: chiarimenti su formazione sicurezza addetti ad attrezzature particolari

Con la circolare n. 21 del 10/06/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 53 del  22/02/2012.

In sintesi è chiarito che:

  1. i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche da 1 solo docente
  2. il modulo giuridico normativo (da 1 ora) deve essere frequentato una sola volta per i seguenti gruppi di attrezzature
    1. PLE
    2. gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori con conducente a bordo, gru mobili
    3. trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    4. pompe per calcestruzzo
  3. la durata dell’abilitazione è quinquennale e per il mantenimento deve essere svolto l’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale
  4. le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs 81 per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’accordo del 22/02/2013 e l’elenco non è ampliabile per analogia, dovendosi intendere esaustivo
  5. la decorrenza della validità della formazione pregressa è da intendersi per frequentazione di corsi:
    1. prefettamente conformi all’accordo  Stato Regioni (per durata, moduli e verifica di apprendimento finale): quinquennale dalla data di entrata in vigore dell’accordo
    2. di durata inferiore a quella indicata nell’accordo ma con un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento: quinquennale dalla data del corso di aggiornamento
    3. di qualsiasi durata e senza verifica di apprendimento: quinquennale dalla data di verifica di apprendimento
  6. la documentazione dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo (registro con elenco partecipanti e dei docenti e relative  firme, orari di lezione ed esiti di valutazione teorica e pratica), ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, ha natura esemplificativa e non tassativa [intendendosi che anche in mancanza di aderenza alle richieste del punto 9.2 dell’accordo i corsi pregressi possono essere ritenuti validi – n.d.r]
  7. circa la formazione di lavoratori che usano attrezzature con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste per le attrezzature definite ai vari allegati (da III a X – PLE, gru, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe cls) è comunque necessario che il lavoratore sia in possesso di abilitazione per almeno una delle suddette attrezzature (con riferimento allo specifico allegato)
  8. circa le caratteristiche dei docenti, in merito all’esperienza documentata nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, per i moduli giuridico e tecnico si deve intendere il conteporaneo soddisfacimento dei due requisiti e non in senso alternativo. Per la docenza nei moduli pratici è invece rischista l’esperienza professionale pratica documentata nelle tecnoiche dell’utilizzazione. Il docente può essere unico sia per il modulo giuridico – tecnico che pratico se in possesso dei requisiti.
  9. viene specificato che per le prove  pratiche su gru a torre di diverse tipologie (a rotazione in basso e a rotazione in alto), ma con validità estesa anche ad altre macchine previste in differenti tipologie  (PLE, carrelli elevatori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), in un’ottica di semplificazione, le prove complessive sono almeno 3 in totale anziché 2 per ogni differente tipo di attrezzature
  10. nel caso di uso di carrelli elevatori con accessori che modifichino l’attrezzatura facendola corrispondere ad altra  attrezzature [quali quelle definite nelle lettere da a) ad h) dell’allegato A] ossia trasformandola di fatto in PLE, gru di vario tipo, carrelli con conducente a bordo, trattore agricolo o forestale, macchina movimento terra o pompa per cls, allora il conducente deve acquisire l’abilitazione per la corrispondente macchina in cui il carrello è trasformato
  11. circa le semplificazioni riguardanti gli obblighi di formazione per i lavoratori del settore agricolo, queste valgono solo se i lavoratori svolgono attività ricomprese tra quelle riportate all’art. 2135 del codice civile e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine oltre alle attività connesse e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
  12. secondo l’art. 72 del D. Lgs 81/08 al noleggiatore o concedente in uso attrezzature senza operatore è richiesto per legge di acquisire una dichiarazione del datore di lavoro a cui è fornita l’attrezzatura riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso e che i lavoratori siano in possesso dell’abilitazione. La circolare specifica che tale dichiarazione deve contenere che i lavoratori sono statiformati concordemente alle disposizioni del titolo III del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e” , ove si tratti di attrezzature di cui all’accordo del 22.02.12. che siano “in possesso della specifica abilitazione“.
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Prorogato il termine di validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi al 31 maggio 2013

Con la legge n. 228  del 24/12/2012 (cosiddetta legge di stabilità) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 – Supplemento Ordinario n. 212 – ed entrata in vigore il 01/01/2013, è stato prorogato al 31/05/2013 il termine oltre il quale non sarà più possibile, per aziende fino a 10 lavoratori, autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Il provvedimento di proroga è  all’articolo 1, comma 388 e nella tabella 2, punto 9 dell’allegato n.2.

A partire dal 4 febbraio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo delle procedure standardizzate semplificate emanate dalla commissione consultiva permanente per la valutazione dei rischi, qualora le aziende abbiano fino a 50 lavoratori e non siano presenti rischi particolari, qualora non siano adottate volontariamente procedure di valutazione dei rischi più dettagliate. Per la corretta possibilità di utilizzo delle procedure standardizzate (aziende con meno di 10 lavoratori e aziende fino a 50 lavoratori, tenendo conto dei rischi specifici che impediscono l’uso delle procedure standardizzate – rif. D. Lgs 81/08 art. 29 comma 6, 6 bis, 7 e art. 31 comma 6) è comunque necessario riferirsi ai testi di legge vigenti a cui pertanto si rimanda per i dettagli.

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Attrezzature di lavoro Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale

La formazione per gli addetti ad attrezzature particolari

L’accordo n.53/CSR datato 22/02/2012 della Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome, pubblicato sulla G.U. S.G. n. 60 del 12/03/2012, individua una serie di attrezzature particolari per cui è prevista una formazione ed un addestramento specifico,  i percorsi formativi, le modalità di tenuta dei corsi e delle verifiche di apprendimento ed i soggetti che possono erogare tali corsi. E’ altresì individuata la modalità di aggiornamento periodico quinquennale previsto di durata minima 4 ore.

L’accordo prevede un percorso formativo differenziato a seconda delle attrezzature, con moduli tecnici e pratici di durata variabile a seconda dell’attrezzatura [PLE, vari tipi di gru , vari tipi di carrelli elevatori , trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili, pompe per cls) .

E’ prevista una semplificazione per i lavoratori del settore agricolo, per i quali, se è documentata un’esperienza di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo (12/03/2013), è sufficiente il solo aggiornamento della formazione della durata minima di 4 ore da attuare entro 5 anni dalla pubblicazione dell’accordo (entro  il 12/03/2017).

Alla pagina download viene reso disponibile il testo dell’accordo e uno schema sintetico semplificato che permette di individuare prontamente, a seconda della attrezzatura, la durata dei corsi nonché una sintesi degli adempimenti per il riconoscimento della formazione pregressa effettuata prima del 12/03/2013.

 

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Home PREVENZIONE INCENDI Tecniche di prevenzione e protezione antincendio Normativa nazionale

Dai Vigili del Fuoco due circolari di chiarimento sulle uscite di emergenza in caso di tornelli e di porte scorrevoli

Il 4 aprile 2012 sono state emanate due circolari esplicative (la 4962 e la 4963)  da parte della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

La circ. 4962 riguarda la possibilità di considerare i tornelli nelle vie ed uscite di emergenza ma nel solo caso in cui si determinino certe condizioni:

  • i tornelli siano sempre presidiati
  • la larghezza complessiva sia non inferiore a quella necessaria ai fini d’esodo
  • in caso di emergenza i tornelli si debbono sganciare e posizionare in modo da non creare intralcio all’esodo
  • l’operatore che presidia le uscite deve poter azionare  l’apertura dei tornelli mediante un dispositivo facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo
  • tutti i lavoratori debbono conoscere l’ubicazione del dispositivo di azionamento d’apertura
  • tutti i frequentatori debbono essere informati da segnaletica e cartellonistica posta presso i tornelli dell’ubicazione e della modalità di azione del dispositivo di apertura dei tornelli

In caso contrario i tornelli non sono computabili nell’ambito delle vie e delle uscita di emergenza, che dovranno comunque essere garantite in via prioritaria mediante altre vie ed uscite complementari ai tornelli.

La seconda circolare, la n.  4963 riguarda la possibilità di considerare le porte scorrevoli orizzontali munite “di dispositivi di apertura automatici ridondanti” nelle vie ed uscite di emergenza ma nel solo caso in cui si determinino certe condizioni:

  • il dispositivo di rilevamento e di comando automatico (radar, fotocellula) posto per l’apertura all’avvicinamento delle persone deve rilevare su un angolo di 180° e deve essere doppio ed autonomo (due motori)
  • in caso di guasto di uno dei due dispositivi di rilevamento  o di uno dei due motori deve azionarsi un segnale di allarme ed il blocco della porta in posizione aperta
  • deve essere presente un sistema di apertura manuale facilmente identificabile e accessibile
  • in caso di mancanza di energia la porta deve aprirsi e mantenersi in posizione aperta
  • i lavoratori ed il pubblico debbono essere informati circa la posizione del dispositivo di apertura manuale e della modalità di azionamento.

In caso contrario le porte scorrevoli non sono computabili nell’ambito delle vie e delle uscita di emergenza, che dovranno comunque essere garantite in via prioritaria mediante altre vie ed uscite complementari.

 

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale delle due circolari.

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Normativa nazionale Home SICUREZZA SUL LAVORO Normativa tecnica

La sicurezza per i lavoratori subacquei professionali ed esposti ad atmosfere iperbariche. La norma tecnica è obbligatoria

Nel D.L. 24/01/2012 , il cosiddetto “decreto liberalizzazioni”, all’art. 16 è riportato che le attività “di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”.

Tali attività sono “prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili ...”  nell’ambito di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (ex DPR 886/79 modificativo del DPR 128/59).

OTS

per gentile concessione CEDIFOP www.cedifop.it

Si evidenzia quindi che la norma UNI 11366 in questione, “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative”, diviene pertanto una norma cogente per le suddette attività.

Non altrettanto cogente è la norma per altre tipologie di attività subacquee (es. lavori in ambito portuale), ma costituisce sicuramente un riferimento di rilievo.

Per approfondimenti si rimanda alla specifica pagina informativa del  sito dell’UNI.

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Home SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza nei cantieri Normativa nazionale

Piano sostitutivo di sicurezza – PSS

Il Piano sostitutivo di sicurezza o PSS, introdotto dall’art 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario in caso di lavori pubblici in appalto.

Il PSS contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento o PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza ed è da realizzare nel momento in cui il committente non preveda che i lavori vengano svolti con obbligo di redazione del PSC .

IL PSS è previsto per tutti i cantieri  temporanei o mobili di lavori pubblici (soggetti alla Merloni) dove non è applicabile il titolo IV del D. Lgs. 81/08. In questi cantieri non dovendo essere redatto il PSC va invece redatto dall’appaltatore il PSS.

In estrema sintesi se si prevede la presenza di almeno due imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti) il committente deve redigere il PSC e non può demandare  all’impresa la redazione del  PSS.

Se inizialmente è presente una sola impresa questa redige il PSS. Se poi le imprese esecutrici divengono due (solo se effettivamente non era prevedibile tale situazione) allora il committente pubblico deve dare atto alla nomina del CSE (art. 90 comma 5 D. Lgs 81/08) altrimenti è  sanzionato. Il neonominato CSE deve redigere un PSC (art. 92 comma 2) e fornirlo all’impresa e questa, a sua volta, deve provvedere a redigere  il POS.

Poiché, salvo particolari ipotesi, è sempre prevedibile la possibilità del subappalto, allora il committente pubblico, a meno che non selezioni le imprese in modo tale da assicurarsi della  loro completa autonomia operativa o dell’impossibilità del subappalto (es. opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) deve nominare il CSE  e far redigere il PSC e non trova motivo, salvo rari casi,  la richiesta di redazione del PSS.

 

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FORMAZIONE E CORSI Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Home SICUREZZA SUL LAVORO

Formazione lavoratori, dirigenti, preposti

In data 11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 l’Accordo 21/12/2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione e di aggiornamento per:

  • datori di lavoro che svolgono i compiti diretti di RSPP (Rep. Atti n. 223/CSR)
  • dirigenti, preposti e lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR)

La formazione di base e l’aggiornamento quinquennale periodico dei Datori di Lavoro che intendano svolgere il compito di RSSP è in  funzione della classificazione aziendale (secondo schema di classificazione nell’accordo stesso) ed è di:

  • 16 ore (base) e 6 ore (periodica) per DDL di aziende a BASSO RISCHIO
  • 32 ore (base) e 10 ore (periodica) per DDL di aziende a MEDIO RISCHIO
  • 48 ore (base) e 14 ore (periodica) per DDL di aziende ad ALTO RISCHIO

La formazione dei lavoratori è di:

  • 4 ore generiche e 4 ore specifiche per aziende a BASSO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 8 ore specifiche per aziende a MEDIO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 12 ore specifiche per aziende ad ALTO RISCHIO

Non è compresa, in tale monte ore minimo, l’attività di addestramento, quando obbligatoria (es. d.p.i. III cat., uso macchine complesse, ecc.), che quindi va aggiunta a parte.

La formazione dei preposti, in aggiunta a quella dei lavoratori, prevede un’integrazione di durata minima 8 ore. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

La formazione dei dirigenti è di durata minima 16 ore, da completarsi nell’arco di 12 mesi. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

Sono inoltre previste delle disposizioni transitorie (es. termine max 60 gg per la formazione in caso di assunzione, obbligo di rinnovo formazione entro 12 mesi per lavoratori la cui formazione è più vecchia di 5 anni).

I testi degli accordi sono disponibili e scaricabili alla pagina download.

 

 

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