Category : SICUREZZA SUL LAVORO

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Formazione lavoratori, dirigenti, preposti

In data 11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 l’Accordo 21/12/2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione e di aggiornamento per:

  • datori di lavoro che svolgono i compiti diretti di RSPP (Rep. Atti n. 223/CSR)
  • dirigenti, preposti e lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR)

La formazione di base e l’aggiornamento quinquennale periodico dei Datori di Lavoro che intendano svolgere il compito di RSSP è in  funzione della classificazione aziendale (secondo schema di classificazione nell’accordo stesso) ed è di:

  • 16 ore (base) e 6 ore (periodica) per DDL di aziende a BASSO RISCHIO
  • 32 ore (base) e 10 ore (periodica) per DDL di aziende a MEDIO RISCHIO
  • 48 ore (base) e 14 ore (periodica) per DDL di aziende ad ALTO RISCHIO

La formazione dei lavoratori è di:

  • 4 ore generiche e 4 ore specifiche per aziende a BASSO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 8 ore specifiche per aziende a MEDIO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 12 ore specifiche per aziende ad ALTO RISCHIO

Non è compresa, in tale monte ore minimo, l’attività di addestramento, quando obbligatoria (es. d.p.i. III cat., uso macchine complesse, ecc.), che quindi va aggiunta a parte.

La formazione dei preposti, in aggiunta a quella dei lavoratori, prevede un’integrazione di durata minima 8 ore. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

La formazione dei dirigenti è di durata minima 16 ore, da completarsi nell’arco di 12 mesi. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

Sono inoltre previste delle disposizioni transitorie (es. termine max 60 gg per la formazione in caso di assunzione, obbligo di rinnovo formazione entro 12 mesi per lavoratori la cui formazione è più vecchia di 5 anni).

I testi degli accordi sono disponibili e scaricabili alla pagina download.

 

 

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Sollevamento persone con attrezzature non previste a tale fine

Spesso si ha modo di riscontrare l’utilizzo di attrezzature non previste per il sollevamento di persone che vengono utilizzate invece a tale scopo, magari con accessori specifici. Classico esempio è l’uso di carrelli elevatori che, con una cesta innestata sulle forche, venduta anche a tal fine, sono utilizzati per manutenzione e sostituzione di lampade, per pulizia di vetrate o per altro di simile all’interno di  edifici industriali. Tale pericolosa ed inammissibile prassi sembrava aver trovato avallo nel D. Lgs 81/08 al punto  3.1.4 dell allegato VI. “... A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza. .. omissis.

A chiarire che cosa  si volesse intendere con tale eccezionalità è fortunatamente intervenuta la Commissione consultiva permanente. Con il parere della suddetta Commissione –  prot. 15/SEGR/0003326 del 10/02/2011-  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’uso di tali attrezzature per sollevare persone sia improprio se non a determinate condizione molto limitative: in condizioni di emergenza, per prevenire situazioni di pericolo o per organizzare misure di salvataggio o per determinate operazioni in cui o la specificità del sito o il contesto lavorativo non consentano l’utilizzo di altre attrezzature disponibili o reperibili sul mercato che garantiscano maggior sicurezza.

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale del parere della Commissione consultiva permanente.

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Primo Soccorso Normativa nazionale Prevenzione incendi Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI

Chiarimenti sul rinnovo della formazione per addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso

In merito al solo rinnovo della formazione per gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso si specifica cha ad oggi la normativa in vigore (D. Lgs 81/08 , DM 10/03/98 e DM n. 388 del 15/07/2003)  prevede:

– Addetti antincendio

  1. periodicità rinnovo della formazione: non stabilito (ma necessario);
  2. durata minima del corso: non stabilita.
  3. programma: non stabilito

N.B.: il 23/02/2010 è stato pubblicato un documento da parte del Ministero dell’Interno – Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che definisce, ai fini di uniformare le azioni di formazione da parte dei vari Comandi Provinciali, la durata (2 h, 5 h e 8 h) ed i programmi dei corsi per il rinnovo della formazione degli addetti alla prevenzione incendi.  Pur non avendo valenza di legge tale documento costituisce comunque un valido riferimento. Per scaricare il testo del documento vai alla pagina Download.

– Addetti al primo socccorso

  1. periodicità rinnovo formazione: triennale
  2. durata minima: non stabilita
  3. programma: non stabilito

N.B.: Il DM 388 all’art. 3 comma 5 specifica che ” la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità pratica di intervento”. Da ciò l’interpretazione che debba essere ripetuto l’intero programma di iniziale formazione si ritiene non corretta.


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DM 13/04/2011

Pubblicato il D.M. 13/04/2011 relativo all’applicazione del D. Lgs 81/08 per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, per i volontari della C.R.I., del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, dei Vigili del Fuoco,  e per i lavoratori ed i volontari delle cooperative sociali. Per scaricare il testo del decreto vai alla pagina Download

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