Category : Sicurezza nei cantieri

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“LAVORI IN QUOTA”: ESISTE O NO UN OBBLIGO DI FREQUENZA AD UNO SPECIFICO CORSO PER ADDETTI A TALI ATTIVITA’?

Sui “lavori in quota” da  anni continuo a ricevere richieste di corsi per i lavoratori o richieste di fornitura di attestati, da parte di coordinatori o committenti, per consentire l’accesso a cantieri. Analizziamo cosa specifica e richiede la normativa per fare le cose nel rispetto delle regole e per respingere richieste immotivate che alla fine si traducono in inutili maggiori costi per l’impresa.

Innanzitutto chiariamo ove si tratta di lavori in quota. Di lavori in quota si tratta nel D. Lgs 81/08 al Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili.

Nel capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, all’art. 107 è specificato che si intende per lavoro in quota: “attività lavorativa che espone il lavoratore ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a due piano stabile“.

Nello specifico capo II è espressamente citato:

  • l’obbligo di formazione per sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116) ed i requisiti minimi per la validità dei corsi sono riportati all’allegato XXI;
  • l’obbligo di formazione per addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi (art. 136) ed i requisiti minimi per la validità dei corsi sono riportati all’allegato XXII;
  • che nel caso in cui non siano attuate misure di protezione collettiva i lavoratori devono essere forniti ed utilizzare sistemi protezione contro le cadute dall’alto (art. 115) tra cui sono citati imbracature anticaduta, di posizionamento, cordini, assorbitori e quant’altro.

Nessun altro obbligo di formazione è richiesto esplicitamente al capo II in cui sono trattati i lavori in quota.

Va osservato che però vige anche quanto prescritto dal D. Lgs 81/08 al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

All’art. 77 comma 4 lettera h) è richiesto che il datore di lavoro fornisca informazioni e formazione sui d.p.i. forniti ai lavoratori a seguito della valutazione dei rischi e che organizzi, se necessario, uno specifico addestramento. Ma quello che sembra un obbligo discrezionale di addestramento viene reso obbligatorio al comma 5 per i d.p.i. di III categoria.

Essendo i sopra citati sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (es. imbracature anticaduta, di posizionamento, cordini, assorbitori e quant’altro) d.p.i. di III  categoria  vige pertanto l’obbligo di l’informazione, formazione e addestramento richiesto all’art. 77 comma 4 e 5.

Quindi se i lavoratori hanno un attestato di formazione e addestramento sull’uso dei dpi di III categoria e nello stesso attestato è indicato che oggetto del corso sono stati anche i d.p.i. contro le cadute dall’alto non è pertinente e necessaria alcuna attestazione aggiuntiva di formazione sui “lavori in quota” perché si è già ottemperato a tale obbligo.

Da evidenziare inoltre che il D. Lgs 81/08 non specifica né i programmi, né la durata della formazione, né tantomeno l’intervallo intercorrente per un eventuale aggiornamento della formazione sui d.p.i. che non è quindi stabilito a priori ma è alla discrezionalità e alla responsabilità del datore di lavoro, anche nella scelta del soggetto formatore. Su questo punto si innesta l’attività del RSPP poiché in sede di riunione di sicurezza ex art. 35, dirà la sua in merito al punto obbligatorio da trattare in sede di riunione e riguardante la formazione dei lavoratori. Ricordiamo inoltre che tra i compiti del servizio di prevenzione (D. Lgs 81/08, art. 33, comma 1 lettera d) vi è proprio proporre  i programmi di informazione e formazione (nonché addestramento n.d.r. che l’estensore dell’articolo ha tralasciato di specificare).

 

 

 

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Sentenza di corte di cassazione ribadisce il compito di “alta vigilanza” del CSE e non di puntule vigilanza momento per momento

La sentenza della corte di cassazione n. 41820 del 19 ottobre 2015, ribadisce che il coordinatore in fase di esecuzione ha un compito di “alta vigilanza”, ossia di supervisione generale e non di vigilanza puntale, momento per momento, di ciò che accade in cantiere. Viene infatti giustamente sottolineato che la vigilanza puntuale è compito di altre figure operative attinenti le imprese esecutrici i lavori: datori di lavoro, dirigenti, preposti.

Il testo di tale importante sentenza è scaricabile alla pagina downolad.

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Piano sostitutivo di sicurezza – PSS

Il Piano sostitutivo di sicurezza o PSS, introdotto dall’art 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario in caso di lavori pubblici in appalto.

Il PSS contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento o PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza ed è da realizzare nel momento in cui il committente non preveda che i lavori vengano svolti con obbligo di redazione del PSC .

IL PSS è previsto per tutti i cantieri  temporanei o mobili di lavori pubblici (soggetti alla Merloni) dove non è applicabile il titolo IV del D. Lgs. 81/08. In questi cantieri non dovendo essere redatto il PSC va invece redatto dall’appaltatore il PSS.

In estrema sintesi se si prevede la presenza di almeno due imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti) il committente deve redigere il PSC e non può demandare  all’impresa la redazione del  PSS.

Se inizialmente è presente una sola impresa questa redige il PSS. Se poi le imprese esecutrici divengono due (solo se effettivamente non era prevedibile tale situazione) allora il committente pubblico deve dare atto alla nomina del CSE (art. 90 comma 5 D. Lgs 81/08) altrimenti è  sanzionato. Il neonominato CSE deve redigere un PSC (art. 92 comma 2) e fornirlo all’impresa e questa, a sua volta, deve provvedere a redigere  il POS.

Poiché, salvo particolari ipotesi, è sempre prevedibile la possibilità del subappalto, allora il committente pubblico, a meno che non selezioni le imprese in modo tale da assicurarsi della  loro completa autonomia operativa o dell’impossibilità del subappalto (es. opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) deve nominare il CSE  e far redigere il PSC e non trova motivo, salvo rari casi,  la richiesta di redazione del PSS.

 

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