FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per tutte le imprese, a prescindere dal settore di attività e dal numero di “lavoratori” [anche non dipendenti – vedi art. 2 lett. a) definizione di lavoratori] vige l’obbligo di informare, formare ed addestrare gli stessi in merito ad alcuni aspetti.

Per la casistica completa delle situazione in cui è necessario provvedere all’informazione, alla formazione e all’addestramento si rimanda alle norme di legge che sono le uniche vincolanti. Quanto riportato nella presente pagina e nel presente sito si intende parziale e a titolo di orientamento. E’ a carico degli utenti verificare mediante consultazione della normativa in versione ufficiale (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) gli adempimenti a proprio carico.

In via del tutto semplificativa e non esaustiva ecco gli obblighi minimi di formazione di base per le imprese:

LAVORATORI GENERICI

  • informazione e formazione generale (4 ore)
  • informazione e formazione specifica (4, 8 oppure 12 ore a seconda della classificazione dell’azienda ex Accordo Stato Regioni 221/2011)

PREPOSTI

  • formazione specifica aggiuntiva  (8 ore)

DIRIGENTI

  • formazione specifica  (16 ore)

ADDETTI A PREVENZIONE INCENDI

  • formazione ed eventuale addestramento  (4, 8 oppure 16 ore a seconda del rischio incendio ex DM 10/03/98 o ex nuovo DM 02/09/2021)

ADDETTI A PRIMO SOCCORSO

  • formazione e addestramento  (12 oppure 16 ore a seconda della classificazione dell’azienda in base all’indice di rischio di inabilità permanente ex DM 388/2003)

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS

  • formazione da 32 ore

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Tale formazione minima di base deve essere aggiornata periodicamente.

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO AGGIUNTIVO

E’ prevista la formazione l’addestramento aggiuntivo, a solo titolo orientativo e non esaustivo, nei seguenti casi.

  • uso di DPI di III cat. e per gli otoprotettori (durata e programma non specificati da norme)
  • uso di attrezzature di lavoro in generale (durata e programma non specificati da norme)
  • uso di attrezzature di lavoro specifiche ex accordo stato regioni n. 53/2012 quali ad esempio carrelli elevatori, piattaforme di lavoro in elevazione, gru, trattori, escavatori, pale cardatrici, pompe per calcestruzzo, ecc. (durata e programma specificati nell’accordo)
  • accesso a luoghi  confinati o con sospetto di inquinamento
  •  montaggio, smontaggio di ponteggi
  • accesso a posti di lavoro mediante funi
  • addetti a lavori elettrici (ex CEI 11-27)
  • addetti a carico e scarico di merci pericolose
  • altri casi particolari

Dall’ottobre 2022 vige l’obbligo di tenuta di un registro di addestramento (anche informatizzato) in cui annotare l’addestramento effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro, di prove pratiche per l’uso corretto ed in sicurezza di attrezzature. macchine, impianti sostanze, dispositivi anche di protezione individuale.

La norma inoltre, a seguito di modifiche introdotte, ha raddoppiato e triplicato le sanzioni in caso di mancata formazione di più di 5 o di più di 10 lavoratori.

Lo Studio Ing. Guerra, Sede Territoriale A.I.F.E.S. (Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro),  offre consulenza mirata per la formazione aziendale, progettando e gestendo l’intero percorso formativo, per tutti i percorsi formativi previsti dalla normativa nazionale.

Saremo lieti di chiarire i vostri dubbi e di supportarvi.